Tassazione delle piattaforme di vendita
Disposizioni per le piattaforme di vendita per corrispondenza estere con obbligo di registrazione in Svizzera
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Dal 1º gennaio 2025, tutte le piattaforme di vendita per corrispondenza che consentono alla loro clientela di effettuare la consegna di merci saranno assoggettate al pagamento dell’IVA in Svizzera. I servizi sono esclusi dalla nuova disposizione, che riguarda esclusivamente le merci. Le nuove disposizioni di legge valgono per tutti gli invii, che siano soggetti o esenti da dazi in Svizzera. La tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza si applica anche alle prestazioni C2C.
L’essenziale in breve
- Registratevi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)Target not accessible
- Aprite una vostra PCDTarget not accessible presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
- Aprite un «Login clienti Posta»
- Iscrivetevi a «Fattura cliente di Posta CH SA»
- Concludete i processi di registrazione prima della spedizione
- Contrassegnate correttamente i vostri invii
Domande frequenti
Le piattaforme estere di vendita per corrispondenza che in seguito alla tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza si sono registrate presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e spediscono invii postali internazionali in Svizzera, devono registrarsi anche presso la Posta.
Per le piattaforme di vendita per corrispondenza, la registrazione presso la Posta è un presupposto necessario per poter garantire uno sdoganamento e una fatturazione corretti degli invii. Se non disponete di una vostra PCD, potete inoltre scaricare la decisione d’imposizione elettronica (DIe) per i vostri invii destinati alla Svizzera.
In caso di mancata registrazione, l’imposta sull’importazione viene addebitata erroneamente al destinatario o l’invio viene rispedito.
La registrazione presso la Posta nell’ambito della tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza avviene in tre fasi:
- Apra un «Login clienti Posta» Si registri su www.posta.ch alla voce «Login» come ditta estera di vendita per corrispondenza presso la Posta. In seguito alla registrazione vengono verificati i dati di contatto.
- Si iscriva a «Fattura cliente di Posta CH SA».
- In qualità di ditta di vendita per corrispondenza estera (Regolamentazione della vendita per corrispondenza 2019)Piattaforma di vendita per corrispondenza, compilate in ogni sua parte il modulo online «Fattura clienti Posta» e trasmetteteci i dati forniti. Dopo la registrazione dovete versare un deposito di garanzia.

Affinché i suoi invii, sdoganati e fatturati correttamente, deve contrassegnarli conformemente a disposizioni predefinite. In caso di contrassegno non corretto, l’imposta sull’importazione sarà addebitata erroneamente al destinatario o l’invio sarà rispedito al mittente.
La preghiamo pertanto di apportare su ogni pacco, oltre all’etichetta per l’indirizzo, i documenti e le etichette indicati di seguito.
1.1 Dichiarazione doganale CN22/23 secondo le disposizioni UPU (indicazione del valore della merce escl. imposta sul valore aggiunto svizzera)
1.2 Fattura conforme all’imposta sul valore aggiunto con certificato della tassa nazionale o fattura proforma
La fattura deve contenere il numero IVA (n. IDI) della piattaforma di vendita per corrispondenza iscritta nel registro IVA e deve essere necessariamente inserita in una busta per documenti da apporre all’esterno.
1.3 Etichetta per l’identificazione dello speditore: contiene solo il nome della ditta di vendita per corrispondenza estera e il relativo n. IVA (n. IDI)
Non può contenere dati di indirizzi. Questa etichetta non può avere una lunghezza inferiore a 5 cm e un’altezza inferiore a 2 cm.
La Posta non può riconoscere gli invii collettivi e non è logisticamente in grado di elaborare insieme singoli pacchi da un unico invio. La preghiamo pertanto di contrassegnare ogni singolo pacco con i suddetti documenti ed etichette.
1.4 Dati del numero IVA: a completamento dei dati ITMATT occorre inserire il numero IDI IVA svizzero a titolo di riferimento (elemento di dati «sender.identification.reference») tra i dati relativi all’importatore.
Va altresì indicato l’indirizzo della piattaforma di vendita per corrispondenza con cui l’azienda si è registrata presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e che figura nel registro IVA svizzero, a titolo di informazione relativa all’indirizzo dell’importatore.

Il processo per la regolamentazione della vendita per corrispondenza si svolge come descritto di seguito.
- Lo speditore all’estero prepara l’invio, allegando le etichette e i documenti riportati di seguito:
1.1. dichiarazione doganale CN22/23
1.2. fattura o fattura proforma (con indicazione del n. IVA (N. IDI) della piattaforma di vendita per corrispondenza iscritta nel registro IVA)
1.3. etichetta per l’identificazione della ditta estera di vendita per corrispondenza
1.4. il numero IVA deve essere fornito ai dati ITMATT

2. Spedizione come invio postale in Svizzera
3. Ricezione e sdoganamento dell’invio in Svizzera da parte della Posta
4. Recapito dell’invio e addebito delle commissioni di servizio e dei tributi statali
4.1. Le commissioni di servizio per lo sdoganamento ed eventuali dazi doganali vengono richiesti al destinatario dell’invio.
4.2. Le imposte sull’importazione le vengono fatturate in qualità di ditta di vendita per corrispondenza estera. In alternativa, è possibile richiedere all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) un conto per le imposte sull’importazione (PCD), operazione che le consigliamo.
Suggeriamo alle ditte di vendita per corrispondenza estere di richiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) un conto PCD per la fatturazione automatizzata delle imposte sull’importazione.
Qualora disponga di un conto PCD, deve assolutamente indicarlo al momento dell’iscrizione a «Fattura cliente di Posta CH SA» nel modulo online. In questo caso la fatturazione delle imposte sull’importazione svizzere avviene direttamente attraverso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini sul suo conto PCD. Se dispone di un conto PCD, deve richiedere le decisioni d’imposizione presso l’Amministrazione federale delle dogane.
Nel caso in cui il suo conto PCD sia stato bloccato per lo sdoganamento svizzero dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, lo sdoganamento avverrà utilizzando il conto PCD della Posta. In caso non detenga un conto PCD o qualora questo sia stato bloccato dall’Amministrazione federale delle dogane, l’imposta sull’importazione sarà fatturata dalla Posta. Per il servizio viene riscossa una tassa pari al 2% dell’importo dell’imposta sull’importazione.
La fatturazione cartacea dell’imposta sull’importazione avviene ogni due settimane e il termine di pagamento è di dieci giorni. In linea di principio è possibile una fatturazione elettronica. In caso di domande può contattare per e-mail il nostro Centro servizi Finanze: debiscf@posta.ch
Le decisioni d’imposizione possono essere scaricate da www.posta.ch/dseTarget not accessible (istruzioni disponibili). Se dispone di un conto PCD, deve richiedere la distinta dei tributi e le decisioni d’imposizione presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.