Domande frequenti sull’importazione: dogana e IVA
Risposte a domande frequenti su importanti temi legati all’importazione
Sezione Rich Content
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Domande frequenti di carattere generale
In linea di massima tutti gli invii importati dall’estero sono soggetti a IVA e dazi doganali. In qualità di destinatario di un invio proveniente dall’estero è tenuto a versare l’IVA sul valore della merce e i dazi doganali sul peso lordo. A seconda del tipo di merce, possono essere applicate ulteriori tasse. Questi costi non devono essere confusi con le tasse di trasporto, che vengono pagate dal mittente all’impostazione dell’invio.
In linea di principio tutti gli invii sono soggetti a obbligo di presentazione e di dichiarazione. Fanno eccezione cartoline postali e lettere con comunicazioni di carattere esclusivamente personale o commerciale.
In linea di massima tutti gli invii importati dall’estero sono soggetti a IVA e dazi doganali.
Diversamente da quanto avviene nel traffico passeggeri, non è prevista alcuna franchigia per il valore, ma solamente una franchigia per l’importo dei dazi. Pertanto, IVA e dazi doganali non vengono applicati se il loro importo non supera i CHF 5.00 per ogni dichiarazione doganale, tenendo presente che i due tributi devono essere considerati separatamente. Sono inoltre esenti da tributi gli invii regalo effettuati da privati residenti all’estero a favore di privati residenti in Svizzera fino a un valore massimo di CHF 100.00. La merce acquistata attraverso aste online non è da considerarsi esente, bensì imponibile conformemente alle disposizioni generali.
Il limite massimo di valore della merce (spese di trasporto incluse) in esenzione IVA è il seguente:
- IVA 7,7% (applicata alla maggior parte degli invii) → CHF 65.00
- IVA 2,5% (merci speciali come ad es. libri) → CHF 200.00
Può trovare ulteriori informazioni sotto la pagina sdoganamento all’importazione.
Lo sdoganamento postale svizzero blocca gli invii provenienti dall’estero con dichiarazioni errate o incomplete. In qualità di destinatario riceverà una notifica con la richiesta di trasmettere i dati mancanti. Per il recapito potrà quindi scegliere fra le seguenti due opzioni.
Fornire allo sdoganamento postale le informazioni necessarie, sbloccando così l’invio in dogana, e saldare le tasse di elaborazione aggiuntive quando l’invio sarà recapitato presso il domicilio.
Rifiutarsi di pagare per l’errore del mittente e rifiutare il recapito. In questo caso lo sdoganamento postale rispedisce l’invio al mittente.
Informazioni più dettagliate sulle tasse dovute sono reperibili sotto Tributi, Tasse / Supplementi, (ispezione, chiarificazione e deposito).
La Posta non riconosce invii collettivi, pertanto logisticamente non è in grado di elaborare i pacchi di un invio collettivo uno dopo l’altro né di riconoscerli come tali. È necessario che il mittente alleghi a ciascun pacco una fattura commerciale corretta indicante il valore esatto del pacco.
Se lo sdoganamento postale riconosce che l’invio in oggetto è un invii collettivi, adegua il valore della merce in maniera corrispondente, ad es. con l’annotazione «1 di 5 pacchi». In questo caso, tuttavia, sono necessari cinque sdoganamenti, che vengono conteggiati separatamente.
Se l’invio non è stato riconosciuto come un invii collettivi, la Posta può chiedere all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) un rimborso della differenza dell’IVA. Tuttavia, il numero dei pacchi deve assolutamente essere scritto sulla fattura oppure visibile sul pacco.
Di questa offerta beneficiano solo le persone giuridiche che dispongono di un rapporto di fatturazione con la Posta. Affinché l’addebito di un dazio d’importazione avvenga tramite fattura mensile, è necessario effettuare la registrazione presso la Posta.
La registrazione viene effettuata alla pagina Registrazione online per la fatturazione mensile dei dazi d’importazione.
Alla pagina www.posta.ch/import è possibile indicare anche il proprio conto PCD doganale o per l’IVA. I dazi doganali e l’IVA vengono addebitati sui rispettivi conti, mentre le spese di sdoganamento vengono addebitate sulla fattura mensile.
La Posta applica il supplemento...
...quando un invio non può essere sdoganato a causa della documentazione doganale mancante, non veritiera o incompleta e deve quindi essere aperto;
...quando un invio, a causa della documentazione doganale mancante o incompleta o per il suo contenuto, deve essere immagazzinato fino al completamento della documentazione o all’arrivo delle decisioni del destinatario o delle autorità doganali circa lo sdoganamento.
Il supplemento per ispezione, chiarificazione e deposito viene applicato una sola volta per ciascun invio e ammonta a CHF 20.00, IVA esclusa. Gli invii esenti da tributi non sono soggetti a supplemento.
Si consiglia di ricordare al mittente che l’invio per posta deve essere dichiarato con completezza riportando sull’invio il relativo contenuto e l’indicazione del valore della merce per lo sdoganamento (sotto forma di dichiarazione doganale CN22/CN23 o di fattura commerciale). I documenti doganali devono essere allegati all’esterno del pacco inviato.
Deve contattare il fornitore di servizi che ha sdoganato il suo invio. Presso la Posta può rivolgersi al Servizio clienti Sdoganamento postale. A tale riguardo si applicano i termini stabiliti dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la presentazione di un eventuale ricorso (ai sensi dell’art. 34 o 116 della Legge sulle dogane).
60 giorni dalla data di emissione della decisione d’imposizione per cambio di regime, correzione di indirizzo, correzione delle spese doganali e dei relativi numeri di tariffa doganale o dichiarazioni d’origine.
Cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale è stata emessa la decisione d’imposizione per questioni riguardanti la determinazione dell’IVA come ad es. un valore troppo elevato della merce o l’applicazione di un’aliquota IVA errata.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine sopra indicato. I ricorsi presentati oltre questi termini non possono più essere elaborati (decisione di non entrata nel merito). Per maggiori informazioni si rimanda su https://www.ezv.admin.ch/.
La Posta non riconosce invii collettivi, pertanto logisticamente non è in grado di elaborare i pacchi di un invio collettivo uno dopo l’altro né di riconoscerli come tali. È necessario che il mittente alleghi a ciascun pacco una fattura commerciale corretta indicante il valore esatto del relativo pacco.
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Se ritiene che il suo invio sia stato sdoganato in modo errato, può presentare una richiesta di rettifica presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Saremo lieti di farcene carico per lei. Le ricordiamo tuttavia che la richiesta è a pagamento (almeno CHF 40.–) e che i costi riscossi dall’UDSC vengono sostenuti da Posta CH SA solo se è possibile escludere un errore del mittente nella dichiarazione della merce. In caso contrario i costi vengono riaddebitati al destinatario. Il termine per i ricorsi che si riferiscono ad omissioni procedurali è di 60 giorni a decorrere dalla data d’allestimento della presente decisione.
Per poter presentare una richiesta presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, abbiamo bisogno della seguente documentazione:
- documenti di importazione
- certificato del valore (fattura / giustificativo di pagamento)
- lettera di accompagnamento con motivazione della richiesta (in alternativa è possibile inserire la propria motivazione nel campo di testo successivo)
Qui trova ulteriori informazioni dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
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Invii regalo non vengono sdoganati a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:
- da mittente privato a destinatario privato
- per uso personale/privato
- valore massimo di CHF 100.00
- sono dichiarati come regalo (sui documenti di spedizione) o hanno chiaramente le caratteristiche di un regalo
Si procede tuttavia allo sdoganamento nei seguenti casi eccezionali:
- tabacchi
- bevande alcoliche
- altre merci soggette a disposto di natura non doganale (cfr. il punto «Tributi, disposti di natura non doganale»)
Domande frequenti sulle spese doganali
Gli invii tra persone private non richiedono alcuno sdoganamento a condizione che l’invio
...sia destinato a uso personale/privato;
...presenti un valore non superiore a CHF 100.00;
...sia dichiarato come regalo o evidentemente riconoscibile come tale.
Si procede allo sdoganamento anche nei seguenti casi eccezionali:
- tabacchi
- bevande alcoliche
Il prezzo dello sdoganamento dipende dalla provenienza e dal valore dell’invio. Per gli invii provenienti da Austria, Francia, Germania e Italia la tariffa base è di CHF 11.50, per gli invii provenienti da tutti gli altri paesi invece è CHF 16.00. A questi si aggiunge poi un supplemento del 3% del valore dichiarato della merce (esclusi dazi d’importazione e tassa di sdoganamento).
Esempi
Pacco dalla Francia del valore di CHF 100.00:
tariffa base: CHF 11.50
supplemento: CHF 3.00 (che corrisponde al 3% del valore della merce)
prezzo dello sdoganamento: CHF 14.50
Pacco dagli USA del valore di CHF 300.00:
tariffa base: CHF 16.00
supplemento: CHF 9.00 (che corrisponde al 3% del valore della merce)
prezzo dello sdoganamento: CHF 25.00
La componente variabile del prezzo di sdoganamento, ossia il 3% del valore della merce, viene riscossa in base al valore della merce dichiarato nella fattura commerciale o in altri moduli doganali.
In accordo con la Sorveglianza dei prezzi federale, la Posta ha stabilito un modello di prezzi semplice che consente a più clienti possibili (in particolare ai privati) di ottenere prezzi di sdoganamento favorevoli. Inoltre, la Posta deve garantire che i prezzi di sdoganamento siano proporzionali al tipo di impegno richiesto e al rischio.
In base a questo modello, quindi, il prezzo base sarà più elevato per gli invii il cui disbrigo doganale risulta generalmente più dispendioso in termini tecnici. Al contrario, il prezzo base sarà inferiore per gli invii provenienti dai paesi confinanti, che costituiscono oltre la metà degli invii provenienti dall’estero e il cui disbrigo doganale risulta in genere più semplice in termini tecnici.
Il supplemento del 3% consente alla Posta di offrire prezzi di sdoganamento che dipendono dal valore della merce.
Il supplemento, pari a CHF 13.00, viene applicato quando l’importazione di una merce è soggetta a un disposto di natura non doganale (DNND), ad es. per metalli preziosi, CITES o a un’imposta aggiuntiva (alcolici, tabacco).
Per ulteriori domande sullo sdoganamento di invii postali di qualsiasi tipo è possibile contattarci.
Sì, tale procedura è possibile per invii contenenti merci che vengono rispediti al mittente a causa di un rifiuto di accettazione, di annullamento dell’acquisto, di mancato gradimento, danneggiamento o difetti della merce stessa. Questo non vale per gli invii per i quali fin dall’inizio era chiaro che sarebbero stati introdotti in Svizzera solo temporaneamente.
La Posta non riconosce invii multipli (invii collettivi), pertanto logisticamente non è in grado di elaborare i pacchi di un invio multiplo uno dopo l’altro né di riconoscerli come tali. Pertanto, è necessario che il mittente alleghi a ciascun pacco una fattura commerciale corretta indicante il valore esatto del relativo pacco.
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Valore della merce + costi di trasportodedotto ribasso/sconto | CHF 233.50 | |
+ spese di sdoganamento | CHF 16.00 | (AT, DE, FR, IT ➞ CHF 11.50; |
+ 3% rimborso spese | CHF 7.00 | (supplemento del 3% sul valore della merce) |
+ ispezione, accertamento del valore e immagazzinamento | CHF 20.00 | (supplemento dovuto all’incompletezza della dichiarazione di spedizione del mittente) |
+ dazi doganali | CHF 18.50 | (tassa sul contenuto e sul peso dell’invio) |
+ 7,7% imposta sul valore aggiunto | CHF 22.20 | (tassa sul valore della merce + spese) |
Totale costi supplementari | CHF 83.70 | |
Totale costi | CHF 317.20 |
Trova i prezzi per tutti i servizi e le prestazioni complementari alla voce «Prezzi di servizi e prestazioni complementari».
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La tassa viene applicata,
- quando un invio non può essere sdoganato a causa della documentazione doganale mancante, non veritiera o incompleta e deve quindi essere aperto
- quando un invio, a causa della documentazione doganale mancante o incompleta o per il suo contenuto, deve essere immagazzinato fino al completamento della documentazione o all’arrivo delle decisioni prese dal destinatario o dalle autorità doganali circa lo sdoganamento
Il supplemento ammonta a 20.00 franchi, IVA esclusa e viene applicato una sola volta per ciascuna spedizione; per gli invii non tassabili non sono soggetti a supplemento.
Per evitare la corresponsione di questa tassa, il contenuto dell’invio e l’indicazione del valore della merce, comprese le spese di spedizione, devono essere riportati nella dichiarazione doganale (CN22/CN23) o nella fattura commerciale. I documenti doganali devono essere fissati all’esterno del pacco inviato.
In linea di massima, tutti gli invii provenienti dall’estero sono soggetti a IVA e a dazi doganali. Il destinatario di un invio proveniente dall’estero è tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul valore della merce e i tributi doganali sul peso lordo; in determinati casi possono eventualmente aggiungersi altri tributi (cfr. gli altri capitoli sui tributi). Questi costi non vanno confusi con le spese di spedizione.
Il prezzo dello sdoganamento deve essere, da un lato, proporzionale all’impegno richiesto (= prezzi più bassi per gli invii normalmente più semplici da trattare provenienti dai paesi confinanti) mentre, dall’altro, deve risultare interessante per molti clienti come sancito dagli accordi consensuali tra Posta CH SA e la Sorveglianza dei prezzi federale.
Poiché l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini richiede la corresponsione diretta dei dazi doganali e delle aliquote IVA, Posta CH SA anticipa le spese per il destinatario e gli addebiti sui conti e gli addebiti degli interessi che ne derivano vengono indennizzati attraverso il supplemento del 3% sul valore della merce.
Questa soluzione può essere utilizzata solo da persone giuridiche che dispongono di una relazione di fatturazione con Posta CH SA. Affinché l’addebito dei dazi d’importazione avvenga tramite fattura mensile, è necessario effettuare la registrazione al sito web: www.post.ch/import.
In linea di massima, tutti gli invii provenienti dall’estero sono soggetti a IVA e a dazi doganali. Non è previsto alcun particolare limite di franchigia come nel traffico passeggeri, ma solamente un limite di esenzione per effetto del quale i tributi sono dovuti a partire da un importo di CHF 5.00 per dichiarazione doganale, mentre i dazi doganali e l’IVA sono considerati a parte.
Il limite massimo del valore della merce (spese di spedizione incluse) per una importazione in esenzione IVA è il seguente:
IVA al 7,7% (aliquota normale): CHF 62.50
IVA al 2,5% (aliquota ridotta): CHF 200.00
Il limite massimo di peso per una importazione esente da dazi doganali varia in base al peso e al numero di tariffa doganale, che si evince dalla rispettiva categoria merceologica, (cfr. a tal proposito: Tariffa d'uso svizzera)
Domande frequenti sull’IVA
Il valore è determinato da più voci. Esempio per un invio dalla Germania (tutti gli importi sono in CHF):
Importo fattura | 123.50[1] |
– IVA estera | – 23.50 |
– sconto quantità | – |
– sconto per pagamento immediato o in contanti | – |
– cauzione per gli imballaggi | – |
+ accrediti | – |
+ provvigioni | – |
+ diritti di licenza | – |
+ trasporto | + 15.00 |
+ imposte sull’importazione event. dazi doganali, controllo veterinario di confine (CVC),controllo dei metalli preziosi (CMP) | – |
+ sdoganamento | + 14.95 |
= valore dell’invio imponibile ai fini IVA | = 129.95, arrotondato per difetto a 129.00 |
Se si esegue personalmente la dichiarazione doganale, è possibile determinare le spese di trasporto in diversi modi.
Se le spese di trasporto sono indicate nei documenti di accompagnamento, queste vengono incluse nel calcolo del valore della merce.
Se le spese di trasporto sono riportate nei documenti di accompagnamento come facenti parte del valore della merce, nell’imponibile IVA non vengono incluse ulteriori spese di trasporto.
Nel caso di invii regalo da privati a privati con un valore massimo di CHF 100.00, le spese di trasporto non entrano a far parte dell’imponibile IVA.
Dal 1o gennaio 2018 vengono applicate le seguenti aliquote IVA:
- Aliquota normale per consegne e servizi imponibili: 7,7%
- Aliquota ridotta per consegne e servizi imponibili (ad es. libri): 2,5%
In generale, tutti i servizi correlati a un invio dall’estero sono soggetti a IVA indipendentemente dal fatto che si tratti del trasporto o dello sdoganamento. Tutti i servizi erogati prima e durante l’effettivo sdoganamento devono essere inseriti nel calcolo dell’imponibile IVA e tassati di conseguenza conformemente alle disposizioni doganali (come ad es. lo stesso sdoganamento; cfr. anche la Legge sull’IVA, articolo 52). Nella fattura della Posta i servizi corrisposti durante lo sdoganamento che non potevano essere previsti sono assoggettati alla tassazione dell’7,7%.
È necessario distinguere due casi.
- Se il destinatario è un’azienda che può godere della deduzione dell’imposta precedente, non è possibile ottenere il rimborso dell’IVA versata due volte. L’azienda può recuperare tale importo nell’ambito del calcolo dell’imposta precedente (articolo 80 capoverso 2 della Legge sull’IVA). Tale diritto è garantito al destinatario qualora utilizzi la merce importata per scopi commerciali (articolo 38 capoversi 1c, 2 e 7c della LIVA). I servizi di disbrigo delle formalità doganali, erogati due volte, devono essere saldati due volte. Entrambe le fatture andranno quindi saldate per il loro importo totale.
- Se il destinatario è un privato, questi dovrà dimostrare all’autorità doganale l’importazione la successiva esportazione e la reimportazione avvenute. Fanno fede i relativi certificati doganali di importazione e di esportazione (dichiarazione doganale di esportazione, lettera di vettura con indicazione precisa dei contenuti o simili). Tali documenti probatori permettono di richiedere la restituzione dell’IVA. È necessario spedire tutta la documentazione (certificati di importazione, certificati di esportazione e certificati di reimportazione) con relativa richiesta scritta.
Nel traffico attivo di riparazioni, ovvero per le merci importate in Svizzera per essere riparate, si applicano le norme descritte di seguito.
- Le merci di origine svizzera importate per la riparazione possono essere sdoganate in esenzione da tributi se l’imponibile IVA non supera i CHF 1298.00
- Le merci di origine estera importate per la riparazione devono essere normalmente sdoganate o evase con ammissione temporanea
- Se la merce viene riesportata è possibile richiedere che l’IVA venga rimborsata o considerata per la procedura di deduzione dell’imposta precedente (tassabile)
Nel traffico passivo di riparazioni la merce viene riparata all’estero e importata nuovamente in Svizzera. In tal caso l’IVA si applica solo sui nuovi materiali e sulle spese salariali. Tali costi devono essere indicati chiaramente nella fattura commerciale.
Sì, tale procedura è possibile per invii contenenti merci che vengono rispediti al mittente a causa di un rifiuto di accettazione, di annullamento dell’acquisto, di mancato gradimento, danneggiamento o difetti della merce stessa. Questo non vale per gli invii per i quali fin dall’inizio era chiaro che sarebbero stati introdotti in Svizzera solo temporaneamente.
Qualora la merce sia stata rispedita, possiamo presentare per conto suo una richiesta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per il rimborso dei dazi d’importazione per la riesportazione. A tal fine viene applicata una tassa di elaborazione pari al 5% dell’importo del rimborso, per un minimo di CHF 40.00 e un massimo di CHF 500.00. Voglia tener conto del fatto che il rimborso dell’IVA è possibile solo nel caso in cui Lei non fosse in grado di far valere la deduzione dell‘imposta precedente, ossia non possiede una propria partita IVA. Il termine per i ricorsi è di 60 giorni a decorrere dalla data dell’esportazione.
Per poter inoltrare una richiesta all’UDSC, abbiamo bisogno della seguente documentazione:
- documenti di importazione
- certificato di esportazione (lettera di vettura/ricevuta postale)
- fatture/bollettini di consegna
- giustificativi di pagamenti e trasferimenti (accrediti)
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Nei confronti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è necessario esibire la prova che si tratti realmente di una fornitura sostitutiva. Questo avviene inoltrando la rispettiva dichiarazione doganale di importazione ed esportazione, comprese le lettere di vettura con i dati corretti. Questo giustificativo consente di richiedere il rimborso dell’IVA.
In generale, tutti i servizi correlati a un invio dall’estero sono soggetti a IVA. Tutti i servizi erogati prima e durante l’effettivo sdoganamento devono essere inseriti nel calcolo dell’imponibile IVA e tassati di conseguenza conformemente alle disposizioni doganali (come ad es. lo stesso sdoganamento; cfr. anche la Legge sull’IVA, art. 52).
Esistono diversi traffici di riparazione che rientrano in procedure differenti.
La merce viene importata per essere riparata in Svizzera (traffico attivo di riparazioni = riparazione in Svizzera):
- le merci di origine svizzera importate per la riparazione possono essere sdoganate in esenzione da tributi se l’imponibile IVA non supera i CHF 1250.00
- le merci di origine estera importate per riparazione devono essere sdoganate normalmente
- se la merce riparata viene riesportata, è possibile richiedere che l’IVA venga rimborsata o considerata per la procedura di deduzione dell’imposta precedente (a pagamento)
La merce è stata riparata all’estero e nuovamente importata in Svizzera (traffico passivo di riparazioni = riparazione all’estero):
- sono soggetti a IVA solo i nuovi materiali e i costi salariali che devono però essere esposti in modo chiaro nella fattura commerciale
Per gli invii contenenti merci in franchigia di dazio (Legge federale sulle dogane, articolo 8) e per gli invii esenti da tributi non viene addebitata alcuna dichiarazione doganale.
Domande varie su controllo dei metalli preziosi, valori dei francobolli ecc.
Le imposte per CMP, CITES, protezione della flora e CVC vengono applicate quando le autorità di controllo competenti verificano la merce, che quindi diventa imponibile.
Il supplemento per numeri di tariffa doganale aggiuntivi viene applicato quando un invio comprende più di cinque numeri di tariffa doganale. Lo sdoganamento di un invio con un massimo di cinque numeri di tariffa doganale è incluso nel prezzo dello sdoganamento. Dal sesto numero in poi viene applicato un supplemento di CHF 10.00 per ogni numero di tariffa doganale aggiuntivo.
Esempio:
per lo sdoganamento di un invio con otto numeri di tariffa doganale viene applicato un supplemento di CHF 30.00.
La Posta applica il supplemento...
...quando un invio non può essere sdoganato a causa della documentazione doganale mancante, non veritiera o incompleta e deve quindi essere aperto;
...quando un invio, a causa della documentazione doganale mancante o incompleta o per il suo contenuto, deve essere immagazzinato fino al completamento della documentazione o all’arrivo delle decisioni del destinatario o delle autorità doganali circa lo sdoganamento. Il supplemento per ispezione, chiarificazione e deposito viene applicato una sola volta per ciascun invio e ammonta a CHF 20.00. Gli invii esenti da tributi non sono soggetti a supplemento.
Il supplemento per numeri di tariffa doganale aggiuntivi viene applicato quando un invio comprende più di cinque numeri di tariffa doganale. Lo sdoganamento di un invio con un massimo di cinque numeri di tariffa doganale è incluso nel prezzo dello sdoganamento. Dal sesto numero in poi viene applicato un supplemento di CHF 10.00 per ogni numero di tariffa doganale aggiuntivo.
Esempio: per lo sdoganamento di un invio con otto numeri di tariffa doganale viene applicato un supplemento di CHF 30.00.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini collabora all’esecuzione dei disposti di natura non doganale (DNND) della Confederazione, quali:
sicurezza: materiale bellico, armi, esplosivi, energia nucleare, beni ad uso civile e militare, materiale di propaganda pericoloso per la sicurezza dello Stato
proprietà intellettuale: metalli preziosi, marchi e indicazioni di provenienza, diritto di design, diritto d’autore, lotterie e scommesse
misure economiche e finanziarie: restrizione e sorveglianza di importazioni ed esportazioni
salute: generi alimentari, doping, stupefacenti, cadaveri, medicinali
privative e monopoli: alcol, tabacco, posta, monete, banconote, sale
ambiente: epizoozie, protezione degli animali, pesca, protezione della flora, rifiuti
beni culturali / oggetti di antiquariato risalenti a oltre 100 anni fa: l’importazione di francobolli, cartoline postali, monete, quadri, sculture, prodotti cartografici, libri antichi e altri oggetti evidentemente risalenti a oltre 100 anni fa deve essere dichiarata all’Amministrazione federale delle dogane o all’Ufficio federale della cultura (UFC) ai sensi delle disposizioni della legge federale (LTBC/OTBC). Il loro trattamento comporta l’applicazione di ulteriori costi di sdoganamento commisurati all’onere sostenuto. Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.bak.admin.ch/kulturerbe
In base alla Legge sull’IVA svizzera (art. 54, cpv. 3) le spese di trasporto sono parte integrante del valore della merce, che rappresenta la base di calcolo per determinare l’IVA. Nel caso in cui le spese di affrancatura di un invio non siano esplicitamente escluse dal valore della merce, la Posta presuppone che queste siano comprese nell’importo della fattura, purché i dati siano nel complesso plausibili. Nel caso in cui le spese di affrancatura di un invio siano esplicitamente escluse dal valore della merce, la Posta applica spese di trasporto forfettarie (definite valore del francobollo). I valori dei francobolli sono autorizzati dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e ammontano a CHF 9.– per gli invii di lettere. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella panoramica sui valori dei francobolli.
I requisiti per l'importazione di frutta, verdura (tranne le patate), fiori recisi e semi in piccole quantità per uso proprio sono stati inaspriti a partire da gennaio 2020. Si prega di notare le informazioni dell Ufficio federale dell’agricoltura UFAG.
Questa tassa viene applicata quando l’invio deve essere inoltrato all’ufficio per il controllo dei metalli preziosi a causa del suo contenuto. Riguarda merci in metalli preziosi oppure con un rivestimento in metallo prezioso. Per informazioni più dettagliate al riguardo Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
La tassa ammonta a CHF 50.00, IVA inclusa.
Decisione d’imposizione
Per ottenere una decisione d’imposizione elettronica (DIe) per merce sdoganata, occorre utilizzare il servizio online Documenti di sdoganamento elettronici (DSe). Dopodiché è possibile salvare la DIe nella propria infrastruttura IT personale per stamparla all’occorrenza.
Le aziende soggette al pagamento dell’IVA sono tenute, nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), a conservare la Decisione d’imposizione elettronica per undici anni (dieci + anno corrente).
Se una merce viene dichiarata per l’esportazione per via elettronica tramite e-dec Export, la Decisione d’imposizione elettronica viene rispedita nel rispettivo tool clienti. In questo caso non è possibile ottenere la DIe tramite la piattaforma www.posta.ch/dse.
In caso di esportazioni di merci non soggette all’obbligo di autorizzazione e il cui valore non supera CHF 1000.– si rinuncia alla DIe. Le aziende registrate come persone soggette al pagamento dell’IVA presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) possono, in questi casi, dimostrare l’avvenuta esportazione nei confronti dell’UDSC come segue: con la distinta d’impostazione / ricevuta della Posta, nonché con i documenti commerciali rilevanti (ad es. ordine, copia della fattura, contratto di fornitura, ricevuta di pagamento).
La decisione d’imposizione elettronica è disponibile per i seguenti prodotti:
- Lettere PRIORITY ed ECONOMY
- PostPac International PRIORITY ed ECONOMY
- Pacchi Swiss Post GLS
- Pacchi EMS
Di norma la decisione d’impostazione elettronica (DIe) è disponibile entro 72 ore dall’avvenuto disbrigo delle operazioni doganali.
In linea di principio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein hanno diritto a una DIe tutte le persone fisiche e giuridiche che importano o esportano merce.
Conservazione e ottenimento della decisione d’imposizione
È possibile inoltrare la richiesta telefonicamente al Servizio clienti sdoganamento postale o a Swiss Post GLS: contatto
Se la Posta ha allestito una dichiarazione doganale: download gratuito alla pagina http://www.posta.ch/dse o telefonicamente tramite il Servizio clienti Sdoganamento postale o Swiss Post GLS. Se la dichiarazione d’esportazione è stata elaborata tramite e-dec Export: in linea di principio la DIe viene ricreata nel sistema nel quale è stata effettuata la dichiarazione. In mancanza della DIe è necessario contattare l’Amministrazione federale delle dogane.
Se non vi è traccia della dichiarazione d’esportazione emessa al momento della spedizione la Posta richiede alla dogana di redigere una decisione d’imposizione a posteriori. In caso di accettazione da parte dell’ufficio doganale, tale decisione viene poi inviata gratuitamente.
Per poter ordinare una decisione d’imposizione a posteriori è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- Esportazione dell’invio da parte della Posta.
- Data d’esportazione dell’invio non anteriore a 60 giorni.
- Valore della merce inviata pari almeno a CHF 1000.00.
- Possesso di una fattura commerciale (copia) a conferma dei dati.
- Esistenza di una ricevuta originale dello sdoganamento all’importazione all’estero o conferma emessa dalla rappresentanza svizzera all’estero (ad es. ambasciata) che le merci si trovano nel relativo paese.
Le decisioni d’imposizione elettroniche (DIe) sono solitamente disponibili in formato elettronico entro tre giorni lavorativi dallo sdoganamento. Da questo momento la DIe è a disposizione per il download o viene spedita via e-mail.
Alla pagina www.posta.ch/dse le DIe rimangono a disposizione del mittente per tre mesi dopo lo sdoganamento e possono essere scaricate gratuitamente più volte.
Se l’esportazione di merci è stata effettuata da oltre tre mesi è necessario contattare il Servizio clienti. Questo provvederà, dietro addebito di una tassa amministrativa, a consegnare la Decisione d’imposizione elettronica spettante.
In linea di massima la Decisione d’imposizione elettronica può essere ottenuta in tre diversi modi:
Download alla pagina www.posta.ch/dse
Recapito via e-mail (solo per le esportazioni tramite PostPac International e solo se la lettera di vettura è stata redatta con uno dei tool elettronici della Posta, registrando espressamente l’indirizzo di posta elettronica del mittente)
Ordinazione presso il Servizio clienti (telefonicamente o via e-mail; per gli invii di lettere non raccomandati è disponibile solo questa opzione)
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